CARI PRESIDENTI,
Si ritiene opportuno segnalare che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per la Libertà Civili e l’Immigrazione – ha emanato la circolare n. 12 del 27 novembre 2009 recente: Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale. Divieto di sagnalzione degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno. Sussistenza”.
Nella suddetta circolare allegata in copia si conferma che per i medici e per il personale che operano presso le strutture sanitarie continua a trovare applicazione ai sensi dell’art. 35, comma 5, del D. Lgs. 286/98 il divieto di segnalare alle autorità lo straniero irregolarmente presente nel territorio dello stato che chiede accesso alle prestazioni sanitarie, fatto salvo l’obbligo del referto previsto in caso di delitto per i quali si debba preocedere d’ufficio ai sensi dell’art. 365 del codice penale.
Con la medesima circolare si chiarisce inoltre che con riferimento alle presatzioni sanitarie di cui al sopracitato art. 35 non sussista ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 286/98 l’obbligo di richiedere i documenti inerenti al soggiorno per l’accesso a prestazioni della pubblica amministrazione.
In conclusione si invitano tutti gli ordini provinciali a dare la più ampia diffusione della circolare indicata in oggetto con specifico riferimento all’ambito territoriale di propria competenza (strutturale ambulatoriali, di pronto soccorso e di ricovero ecc.), al fine di assicuarare a tutti i cittadini stranieri l’accesso alle cure e alla relativa assistenza, garantendo così la tutela della salute nel rispetto dei principi recati dalla carta costituzionale (art. 32).
Il Presidente degli Ordini dei Medici – Amedeo Bianco.
LIBANO - LUGLIO 2009.
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario nazionale. Divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno. Sussistenza.
E’ stato chiesto a questo Dipartimento di fornire un chiarimento sull’attualità del divieto di segnalazione all’autorità degli stranieri non in regola con le norme sul soggirono che chiedono assistenza presso le strutture del servizio saniatraio nazioanle (SSN), in seguito all’entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina sull’immigrazione.
Il divieto di segnalazione è previsto dal comma 5 dell’articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Questa disposizione non è stata abrogata, né modificata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94; conserva, quindi piena vigenza.
Conseguentemente continua a trovare applicazione, per i medici e per il personale che opera presso le strutture sanitarie, il divieto di segnalare alle autorità lo straniero irregolarmente presente nel territorio dello stato che chiede accesso alle prestazione sanitarie, salvo il caso, espressamente prevvisto dal comma 5, dell’articolo 35 cit., in cui il personale medesimo sia tenuto all’obligo del referto, si sensi dell’articolo 365 del codice penale, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
L’obbligo del referto, com’é noto, è disciplinato in base all’articolo 365 del c.p. e sussiste per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, introdotto dall’articolo 1, comma 16 della legge n. 94, cit., attestata sua natura di contravvenzione e non di delitto. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 365 espressamente esclude l’obbligo nel caso in cui il referto stesso esporebbe l’assistito a procedimento penale.
Decorre infine chiarire, anche alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 22, lettera g della legge n.94, cit., relative alla esibizione dei documenti inerenti al soggiorno per l’accesso a prestazioni della pubblica amministrazione, che non è richiesta l’esibizione di tali documenti per le prestazioni di cui all’art. 35 cit., come espressamente previsto dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, cit., e successive modificazioni.
Si prega di voler assumere ogni opportuna iniziativa nel’ambito dei consigli territoriali per l’immigrazione al fine di risolvere eventuali dubbi interpretativi sulla disciplina applicabili in materia.
Il Capo Dipartimento – Morcone.